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RECUPERO DELL’IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI – LA RIFORMA DELL’ART. 26 DPR 633/1972

Tra i crediti che un’azienda si trova a dover recuperare, rientrano quelli rappresentati dalle variazioni in diminuzione dell’IVA in conseguenza del mancato pagamento di fatture, parziale o totale, da parte del debitore (cessionario del bene o committente di un servizio), a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.

L’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, nella precedente formulazione, subordinava la possibilità di emettere la nota di variazione IVA alla “conclamata infruttuosità” della procedura esecutiva o concorsuale, posticipando così a tempi molto lunghi il recupero dell’imposta già versata e non incassata (tenuto conto che le procedure concorsuali possono durare anche più di dieci anni).

Nell’ottica di un adeguamento alla normativa europea, l’art. 18 del D.L. 25/5/21 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106 del 23/7/21, ha introdotto un’importante modifica dell’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972 in tema di emissione di note di variazione IVA, consentendo al creditore di anticipare il dies a quo relativo all’emissione della suddetta nota in diminuzione (e così di anticipare il recupero del credito fiscale) in caso di assoggettamento del debitore / cessionario a procedure concorsuali aperte dal 26 Maggio 2021.

Il comma 3-bis che è stato aggiunto all’art. 26 dal Decreto Sostegni-bis prevede infatti che, nel caso di mancato pagamento di un corrispettivo dovuto all’assoggettamento del debitore / cessionario a procedure concorsuali, il cedente / creditore abbia diritto ad emettere la nota di variazione iva in diminuzione a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia la data:

* dell’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento

* del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

* del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

* del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

La nota di variazione IVA in detrazione deve essere emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “l’imposta detratta confluirà nella relativa dichiarazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

La modifica introdotta all’art. 26 DPR 633/1972 vale tuttavia, come detto, per le procedure concorsuali aperte a decorre dal 26/5/2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e dunque resta, per il periodo precedente a tale data, la necessità che l’azienda tenga monitorate le procedure concorsuali per un tempo molto lungo, con evidenti costi di gestione e con tutte le oggettive difficoltà derivanti dalla mancanza di informazione da parte degli organi delle procedure stesse (che, ad esempio, non hanno obbligo di trasmettere il decreto di chiusura) e dalle oggettive difficoltà per i non addetti ai lavori di accedere alle banche dati.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che, se anche la Corte Europea ha stabilito che il diritto all’emissione della nota di variazione IVA non debba essere subordinato alla preventiva ammissione al passivo da parte del creditore, è altresì vero che detta formalità appare di fatto necessaria, sia per essere informati sull’andamento della procedura stessa, sia perché tanto la Corte Europea (sentenza del 11/6/2020) quanto l’Agenzia delle Entrate, con diverse circolari, hanno chiarito che il creditore, per avere diritto al recupero fiscale dell’IVA, debba fornire la prova (diabolica ovvero impossibile) che, anche qualora avesse insinuato il credito, questo non sarebbe stato comunque riscosso.

Alla luce di quanto sopra, affidare ad un professionista esperto l’incarico di insinuare i crediti al passivo e di monitorare le procedure concorsuali, quand’anche non fosse stata fatta l’insinuazione, consente alle aziende di recuperare crediti fiscali anche ingenti, a costi contenuti.

Avv. Marco Bassoli Avv. Laura Parini

Per chiarimenti o richiesta di preventivi, potete scrivere a: contatto@avvocatobassoli.it