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Recupero del credito commerciale: la registrazione della fattura nei libri contabili di un imprenditore può costituire prova dell’esistenza dell’obbligazione e della legittimità del corrispettivo addebitato

Come tutelarsi nel caso in cui, ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di un credito commerciale rimasto insoluto, la controparte ingiunta (che sia un imprenditore commerciale), proponga opposizione, contestando la prova del credito azionato o sollevando eccezione di inadempimento? 

È noto che la fattura commerciale costituisce una scrittura contabile che deve essere conservata dall’imprenditore, insieme ad altre scritture, ai sensi dell’art. 2214, comma 2, c.c. 

L’art. 2214 Cod. civ., nel prevedere che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro inventari, dispone altresì che lo stesso debba “conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute o spedite”.

Gli artt. 25-26 del DPR 633/72 impongono invece all’imprenditore commerciale di registrare in contabilità le fatture ricevute oppure contestarle tempestivamente, chiedendo la rettifica o lo storno integrale.

La fattura commerciale, infatti, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza del contratto cui si riferisce, ai sensi dell’art. 2710 c.c., quando sia accettata dal destinatario della prestazione oggetto della medesima. Su tale orientamento si è assestata da tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 15832/2011 – Cass. Civ. ord. n. 26801/2019).

Da quanto sopra ne deriva che, tra imprenditori commerciali, la mancata contestazione di una fattura fa presumere la registrazione della stessa nella contabilità del destinatario ed a tale circostanza deve attribuirsi il valore confessorio previsto dagli artt. 2720 e 2730 Cod. Civ. sia in relazione alla correttezza del corrispettivo addebitato sia alla prova del rapporto negoziale sottostante ed alla regolarità della fornitura.

Le suddette argomentazioni difensive, proposte da questo studio nei giudizi di opposizione, hanno trovato riconoscimento in numerose sentenze di merito:

È quanto ad esempio è stato affermato dalla Corte d’Appello di Milano – Sez. III civile – Presidente estensore Dr. Marescotti – nella sentenza n. 1759/13 del 22/4/13: “La registrazione contabile, essendo operazione rilevante ai fini tributari, che implica il controllo responsabile della rispondenza tra quantità, corrispettivi e natura dei beni descritti nella fattura ed i corrispondenti dati della negoziazione commerciale (civilistica), possiede in sé il valore concludente di una ricognizione del fatto generatore del debito esposto nella fattura registrata e costituisce pertanto un comportamento concludente di contenuto ammissivo e confessorio”.

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